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01/01/2004 ----Effetti della manovra finanziaria
Passano a 12 i mesi per presentare la denuncia di successione

Ai fini delle imposte di registro e ipocatastali i moltiplicatori della rendita devono essere maggiorati del 10 per cento Effetti della manovra finanziaria sui trasferimenti degli immobili Passano a 12 i mesi per presentare la denuncia di successione Quando si compra casa da un venditore che sia un privato e non un soggetto Iva (ad esempio, il costruttore) l'acquirente deve pagare: * imposta di registro, 7 per cento * imposta ipotecaria, 2 per cento * imposta catastale, 1 per cento. Nel caso di acquisto della "prima casa", invece, è previsto che l'imposta di registro si paghi con l'aliquota ridotta del 3 per cento e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di 129,11 euro. La base imponibile per l'applicazione delle imposte di registro, catastale e ipotecaria è data dal valore dell'immobile dichiarato nell'atto. Le imposte vengono versate dal notaio al momento della registrazione. Se l'ufficio dell'Entrate ritiene che il valore dell'immobile trasferito è superiore a quello indicato nell'atto, provvede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta dovuta (nonché delle sanzioni e degli interessi) e notifica al contribuente, entro due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale, un apposito avviso. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato nell'atto di vendita un valore non inferiore a quello determinato su base catastale, l'ufficio non può procedere alla rettifica di valore. Il valore catastale si determina moltiplicando la rendita catastale aggiornata per i seguenti coefficienti: * 100, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C (escluse le categorie A/10 e C/1) e D * 50, per i fabbricati di categoria A/10 (uffici e studi privati) * 34, per i fabbricati di categoria C/1 (negozi e botteghe) ed E. A partire dal 1° gennaio 2004, per effetto della disposizione contenuta nel comma 63 dell'articolo 2 della legge n. 350/2003, i predetti moltiplicatori vanno maggiorati del 10 per cento. Gli effetti di questa nuova disposizione si riflettono anche in caso di donazione di immobili, che è soggetta a trattamenti fiscali diversi a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra donante e beneficiario. L'imposta, infatti, non è dovuta per le liberalità (donazioni) effettuate a favore di: * coniuge * discendenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote) * altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; fratelli; cugini). Quindi, in caso di donazione di immobile, se il beneficiario rientra in una delle su citate categorie, sono dovute le sole imposte ipotecaria (2 per cento) e catastale (1 per cento). Se, viceversa, il beneficiario non rientra nella casistica sopra elencata e il valore della donazione eccede la franchigia di 180.759,91 euro (la franchigia è elevata a 516.456,90 euro per le persone con handicap riconosciuto grave), allora deve essere pagata, sul valore dei beni donati che supera detta franchigia, l'imposta di registro nella misura del 7 per cento. Novità anche per i trasferimenti immobiliari in caso di successione: il comma 14-sexies dell'articolo 39 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto legge n. 269, ha stabilito il maggiore termine di dodici mesi per la presentazione della dichiarazione di successione, rispetto ai sei mesi precedentemente previsti. Infatti, sebbene l'imposta sulle successioni sia stata soppressa - dalla legge n. 383/2001 - con effetto da quelle aperte dal 25 ottobre 2001, rimane, comunque, l'obbligo di presentare la relativa dichiarazione (e di effettuare il pagamento delle imposte catastale e ipotecaria) per gli immobili e per i diritti immobiliari. La dichiarazione di successione deve essere ora presentata, entro dodici mesi dal decesso, all'ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto. Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio finanziario nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana; se quest'ultima è sconosciuta, va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di "Roma 6", sito in Roma, via Canton n. 20, 00144. Vale la pena di ricordare che gli eredi e i legatari, che presentano la dichiarazione di successione, sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ai fini dell'Ici. Spetta, infatti, agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili. Fonte: FiscoOggi

 

 

 

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