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27/03/2004
----Ici agevolata per coltivatori
Due recenti sentenze della Cassazione in materia fiscale: Ici per terreni agricoli e passi carrai
Cass. sentenza n. 19375 del 17 dicembre 2003
ICI - Agevolazioni - Coltivatori diretti e imprenditori agricoli
In base a quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 504/1992, in materia di ICI, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 25.822,84 euro e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 25.822,84 euro e fino a 61.974,83 euro;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.974,83 euro e fino a 103.291,38 euro;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,38 euro e fino a 129.114,22 euro.
Con l'articolo 58 del D.Lgs. n. 446/1997 è stato disposto che, per fruire dell'agevolazione, è necessaria l'iscrizione, da parte dei coltivatori diretti o imprenditori agricoli, negli appositi elenchi comunali (c.d. SCAU).
Per quanto riguarda le annualità antecedenti l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 446/1997, tale condizione non risulta applicabile in quanto la disposizione, introdotta a garanzia del sistema fiscale, non riveste carattere retroattivo. Pertanto l'agevolazione, per le annualità antecedenti l'applicazione dell'articolo 58, spetta anche ai contribuenti non iscritti nei suddetti elenchi.
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