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01/03/2004
----Le distanze degli alberi dal confine
Queste le regole civilistiche da seguire ...
I l Codice Civile, all'art. 892, distingue le siepi formate da arbusti, piante basse e canneti da quelle costituite da alberi di alto e medio fusto. Infatti, questi devono essere oggetto di recisione periodica vicino al ceppo, affinché venga impedita la crescita in altezza e venga, invece, favorito lo sviluppo in larghezza in modo tale che si possa realizzare l'avvicinamento dei rami dei vari alberi e la costituzione della protezione o barriera contro gli agenti esterni.
Tali protezioni o barriere devono osservare la distanza di un metro dal confine (sentenza della Cassazione n. 9368 del 10/1 1/1994, rv. 488495, conf. dalla successiva sentenza della Cass. n.2830 del 25/03/1999 rv. 523402).
Si puo ricavare dall'art. 892, secondo comma, c.c. che gli alberi di alto e medio fusto possono costituire siepe anche se appartenenti a specie non contemplate dalla norma (come i cipressi) e non recisi vicino al ceppo; pertanto se il giudice accerta che il posizionamento degli stessi alberi ha realizzato lo scopo di formare una barriera contro gli agenti esterni, ossia una siepe, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine (sentenza della Cassazione n. 1412 del 19 /02/1999).
Il divieto di posizionare alberi di alto fusto a meno di 3 metri dal confine e definito dall'art. 892 comma l n. 1, c.c.. Tale comma riguarda anche gli alberi che non sono piantati direttamente nel terreno ma coltivati in contenitori infissi al suolo; il divieto vale pure nel caso in cui le radici non hanno contatto diretto con il terreno e quindi invadono il fondo del vicino.
Infatti la previsione del codice mira a impedire che la parte degli alberi esterna al terreno possa provocare danno ai vicini, causando diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicita, tanto che le distanze indicate, come disposto dall'ultimo comma dell'art.892, non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommita del muro (sentenza della Cassazione n. 6497 del 30/11/1988).
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