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01/03/2004
----Tosap, si paga solo con divieto di sosta
I passi carrai "a sosta libera" non sono soggetti alla Tosap
Tosap, si paga solo
con divieto di sosta
I passi carrai "a sosta libera" non sono soggetti alla Tosap, mentre nel caso di presenza di apposito cartello segnaletico che vieti la sosta sull’area antistante all’accesso stesso, la tassa di occupazione di suolo pubblico va pagata, sia pure a tariffa ridotta fino al 10 per cento (da intendersi nel senso che il Comune può ridurre la tassa da pagare fino ad un massimo del 90 per cento).
A dare notizia della recente sentenza della Cassazione è la Confedilizia. Con la sentenza n. 18557/2003, la Suprema corte ha avallato dunque un’interpretazione favorevole ai proprietari di immobili con passi carrabili a filo con il manto stradale.
La Confedilizia – in una nota del suo ufficio tributario – sottolinea comunque che il trattamento vale ove il Comune interessato non abbia sostituito la Tosap con il Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche). In quest’ultimo caso, infatti, il Comune – nel disciplinare l’applicazione e riscossione del canone in questione – è vincolato alla sola osservanza dei criteri stabiliti dall’art. 63 del D.lgs. n. 446/97, che nulla dispongono in ordine ai passi carrabili e, a maggior ragione, in ordine a quelli a raso, con o senza cartello di divieto di sosta.
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