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01/02/2004
----Quando la veranda crea nuovo spazio
Secondo il Tar Lazio è necessaria la concessione
Tar Lazio sentenza n. 9570 del 5 novembre 2003
Le installazione di elementi compatibili con le esigenze dell'ordinario uso dell'edificio, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali e della sua destinazione edilizio-urbanistica, sono sottratti al regime della concessione edilizia, essendo viceversa assoggettati al regime della semplice denuncia di inizio di attività.
Lo ha precisato il Tar Lazio, con la sentenza 5 novembre 2003 n. 9570, interpretando l'art. 4 del D.L. 5.10.1993 n. 338 convertito con modifiche nella legge 4.12.1993 n. 493 e poi sostituito dall'art. 2 comma 60 della legge 23.12.1996 n. 662.
Nel caso di specie il giudice ha ritenuto che la veranda apposta dal ricorrente sul terrazzino del proprio appartamento, confinante con quello condominiale, non avesse una finalità meramente di riparo compatibile con l'uso ordinario dell'abitazione, in quanto con la costruzione si era creato un nuovo spazio interamente chiuso utilizzabile come nuovo minuscolo locale che, anche nelle sue dimensioni ridotte, arrecava una visibile alterazione allo stesso terrazzo condominiale. Pertanto per realizzare la veranda era necessaria la concessione edilizia.
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