Tale figura è prevista dal Codice Civile, che
all'art. 1129 che recita: "Quando i Condomini sono
più di quattro, l'Assemblea nomina un Amministratore.
Se l'Assemblea non provvede, la nomina è fatta
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno
o più Condomini. L'Amministratore dura in carica
un anno e può essere revocato in ogni tempo dell'Assemblea.
Può altresì essere revocato dall'autorità
giudiziaria, su ricorso di ciascun Condomino, oltre
che nel caso previsto dall'ultimo comma dall'art. 1131,
se per due anni non ha reso il conto della sua gestione,
ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'Amministratore
dall'ufficio sono annotate in apposito registro."
La legge però non prevede sanzioni per quei
condominii che non provvedano alla nomina di un amministratore,
se non la possibilità, come si legge nel citato
articolo, che anche un solo condomino si rivolga al
Tribunale per ottenere la nomina giudiziaria di un amministratore.
Dunque l'amministratore può essere nominato:
* dall'assemblea dei condomini, con la dovuta maggioranza;
* in difetto, ove i condomini non provvedano, o non
si raggiunga una maggioranza su nessun candidato, dal
Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione.
Chi può essere nominato amministratore
di condominio
L'amministratore può essere anche uno dei condomini,
non deve cioè necessariamente essere un professionista
esterno, né è previsto un titolo di studio
minimo, o altro requisito particolare, quale ad esempio
l'iscrizione ad un Albo Professionale (attualmente gli
amministratori sono iscritti ad associazioni private,
non riconducibili ad un ordine, ma queste affiliazioni
non sono obbligatorie).
Non esiste un Albo degli Amministratori di Condominio.
La recente sentenza della Corte di Cassazione n°
22840 del 24 ottobre 2006 ha stabilito che anche le
Società possono ricoprire questo ruolo.
Cessazione della carica di amministratore di
condominio
L'incarico dell'amministratore cessa:
* per morte dell'amministratore (regola generale del
mandato)
* per dimissioni volontarie (fare l'amministratore non
è obbligatorio)
* per revoca da parte dell'assemblea dei condomini
* per revoca da parte dell'Autorità Giudiziaria
(nei casi tassativamente previsti dalla Legge)
Revoca ad opera dell'Autorità Giudiziaria
Ex artt. 1129 e 1131, comma 4, c.c.l'amministratore
può essere revocato anche dall'Autorità
Giudiziaria, su istanza di uno o più condomini,
nei seguenti casi:
* L'amministratore ha ricevuto un atto giudiziario
che non rientra nelle sue competenze e non ne ha dato
tempestiva notizia all'assemblea (in questo caso è
tenuto anche al risarcimento dei danni);
* Per due anni non ha reso il conto della sua gestione;
* Vi sono fondati sospetti di gravi irregolarita' (ad
esempio fatti concreti che denotano che l'amministratore
antepone i propri interessi a quelli del condominio).
Il provvedimento del Tribunale relativo alla istanza
di nomina o di revoca dell'amministratore, anche quando
(come è naturale) si inserisce in una situazione
di conflitto tra condomini, si risolve in un provvedimento
di volontaria giurisdizione, e cioè in un intervento
sostanzialmente amministrativo, privo degli effetti
di una vera e propria sentenza. Non si applicano, pertanto,
in tali procedimenti, le regole sulla condanna alle
spese, che prevedono di regola il rimborso delle spese
in favore del vincitore ed a carico del perdente. Le
spese restano dunque a carico delle parti che le hanno
anticipate (Cass. 26-09-2005, n. 18730, Cass. 30.3.2001
n. 4706).
Doveri e poteri dell'amministratore di condominio
Egli, ai sensi dell'art. 1130 deve: "
1. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei Condomini
e curare l'osservanza del Regolamento di Condominio;
2. disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione
dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia
assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3. riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti
per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio
e per l'esercizio dei servizi comuni;
4. compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti
alle parti comuni dell'edificio. Inoltre, alla fine
di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione".
Doveri e poteri relativi all'osservanza del
Regolamento di condominio e all'esecuzione delle delibere
dell'Assemblea
* Al fine di attivarsi per far cessare gli abusi,
l’amministratore non necessita di alcuna previa
delibera assembleare, posto che egli è già
tenuto ex lege (articolo 1130 comma 1 c.c.) a curare
l’osservanza del regolamento del condominio al
fine di tutelare l’interesse generale al decoro,alla
tranquillità ed all’abitabilità
dell’edificio; ed è altresì nelle
sue facoltà, ai sensi dell’articolo 70
disp. att. c.c, anche quella di irrogare sanzioni pecuniarie
ai condomini responsabili di siffatte violazioni del
regolamento ove lo stesso preveda tale possibilità.
(Cassazione , sez. II civile, sentenza 26/06/2006 n.
14735)
Doveri e poteri relativi agli atti conservativi
delle parti comuni
* Non rientra tra gli atti che un amministratore può
compiere senza autorizzazione dell'assemblea la stipula
di un contratto di assicurazione sull'edificio, in quanto
l'art. 1130 c.c., n. 4, c.c., obbligando l'amministratore
ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti
alle parti comuni, ha inteso riferirsi ai soli atti
materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e
lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti
illeciti posti in essere da terzi o condomini) necessari
per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile,
tra i quali non può farsi rientrare il contratto
d'assicurazione, perché questo non ha gli scopi
conservativi ai quali si riferisce la norma dell'art.
1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello
di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio.
Dunque l'amministratore per assicurare l'edificio (attività
opportuna) dovrà chiedere ed ottenere, prima,
l'approvazione dell'assemblea (Cass. civ. Sez. II,,
03/04/2007 n° 8233)
Compenso dell'amministratore di condominio
Il codice civile prevede il compenso dell'amministratore
come meramente eventuale e pattizio. Spetta all'assemblea
deliberare se l'amministratore verrà pagato,
e quanto: l'amministratore può solo rifiutare
l'incarico, se ritiene che non gli convenga.
Non è escluso che presti la sua opera a titolo
gratuito, ad esempio quando è un condomino. La
giurisprudenza ha chiarito che l'incarico si presume
retribuito fino a prova contraria.
Non spettano all'amministratore compensi per assemblee
straordinarie (Cass. 3596 del 12/3/03) in quanto esse
costituiscono, a differenza di quanto avviene nelle
assemblee delle società, eventi accessori alla
gestione ordinaria del condominio. Infatti nelle assemblee
straordinarie si decide sulle stesse materie di quelle
ordinarie.
Questione più controversa, invece, la sussistenza
del diritto al compenso per i lavori straordinari. La
Cassazione non si è ancora pronunciata, mentre
le Corti di merito presentano indirizzi contrastanti;
la Pretura di Perugia, infatti, ritiene che, in caso
di lavori straordinari, spetti all’amministratore
una quota maggiore di compenso (Pret. PG 9/98). Il Tribunale
di Genova, al contrario, si è pronunciato nel
senso che l’onorario forfetizzato contenga anche
eventuale gestione di lavori di rilevante entità
(Trib. GE 1501/01), in quanto l’amministratore,
qualora rilevi che il compenso non appaia più
congruo, può sempre dimettersi, come detto sopra.
L'Assemblea stabilisce il compenso, a tariffa (con tariffazione
per ogni singola attività), forfetizzato (con
una somma stabilita inizialmente), o misto(un compenso
forfetario con previsione di somme ulteriori in ipotesi
di lavori o assemblee straordinarie).
Si può anche determinare il compenso semplicemente
facendo riferimento a una tabella di una associazione
di categoria (di proprietari o di amministratori).
Proposte di istituzione di un albo professionale
regionale
Con Sentenza n. 57/2007 la Corte Costituzionale ha
posto una pietra tombale sulla possibilità per
le regioni di istituire albi di questo genere. La Corte
ha richiamato la propria giurisprudenza, nella quale
ha più volte affermato che "debbono ritenersi
riservate allo Stato sia l'individuazione delle figure
professionali, con i relativi profili ed ordinamenti
didattici, sia la disciplina dei titoli necessari per
l'esercizio delle professioni, sia l'istituzione di
nuovi albi (da ultimo, sentenze n. 449, n. 424, n. 423
e n. 153 del 2006)." Tra i precedenti richiamati
spicca la sentenza n. 355 del 2005, con la quale è
stata dichiarata l'illegittimità costituzionale
della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003,
n. 17, istitutiva del registro generale degli amministratori
di condominio, affermandosi che «esula […]
dai limiti della competenza legislativa concorrente
delle Regioni in materia di professioni l'istituzione
di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti
dalle leggi statali) per l'esercizio di attività
professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice
delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza
regionale». Dunque solo lo Stato potrebbe istituire
tale albo.
Iscriviti gratuitamente alla newsletter di Condominioitalia.biz.